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18.12.09 [Bruxelles]
Europa > Modifiche al Quadro Temporaneo degli Aiuti per l'attuale situazione di crisi

Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
(2009/C 303/04)

1. INTRODUZIONE


Il 17 dicembre 2008 la Commissione ha adottato il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, il quale era volto, in particolare, a sbloccare i prestiti bancari alle imprese, incoraggiandole a continuare ad investire nel futuro (1).

Dalla scorsa estate sia gli indici di fiducia che i dati relativi all’andamento reale dell’economia mostrano chiari segni di miglioramento della situazione economica. Ciononostante, per garantire la sostenibilità della ripresa, è fondamentale considerare gli obiettivi a medio e a lungo termine e, soprattutto, incoraggiare gli investimenti.

Le disposizioni del quadro temporaneo che riguardano, in particolare, gli aiuti sotto forma di garanzie hanno contribuito a sbloccare i prestiti bancari alle imprese. La Commissione ritiene che, vista l’attuale situazione economica e per un periodo limitato di tempo, le garanzie su prestiti agevolate possano essere uno strumento appropriato e mirato per facilitare l’accesso delle imprese ai finanziamenti e promuovere, quindi, gli investimenti necessari per una ripresa di lunga durata.

Ai sensi dell’attuale quadro di riferimento temporaneo, l'importo massimo del prestito su cui concedere una garanzia non può superare la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008. Questo massimale è stato introdotto per limitare gli aiuti allo stretto necessario ed evitare distorsioni indebite della concorrenza. Nell’attuale situazione economica, tuttavia, questa disposizione potrebbe rivelarsi troppo restrittiva e scoraggiare gli investimenti, in particolare negli Stati membri con un basso costo del lavoro.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che, per agevolare l'accesso ai finanziamenti e promuovere gli investimenti a lungo termine, si dovrebbe offrire agli Stati membri la possibilità di determinare l'importo massimo del prestito per l'investimento sul quale è concessa una garanzia in base alla spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 oppure in base al costo medio del lavoro calcolato da Eurostat e precisato nella presente comunicazione.

2. MODIFICHE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO COMUNITARIO


Il punto 4.3.2, lettera d), del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica viene sostituito dal seguente testo:

«L'importo massimo del prestito non supera la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali nonché i costi del personale impiegato nelle strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2008. Nel caso di imprese create dopo il 1 gennaio 2008, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività.
Riguardo ai prestiti per investimenti, gli Stati membri possono decidere di calcolare l'importo massimo del prestito sulla base del costo medio del lavoro annuale nei 27 Stati membri dell’UE (2)»

2. La modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario si applica dalla data di adozione da parte della Commissione.
 

___________________________
(1) GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.
(2) Fonte: Eurostat. Ultime informazioni disponibili UE 27 2007. Costo del lavoro mensile: 3 028 EUR

(Commissione Europea)
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