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28.09.11 [Cagliari] Piano Casa 2 > Il Presidente Putzu scrive ai Consiglieri Regionali Agli
Onorevoli Consiglieri
Consiglio Regionale della Sardegna
Via Roma
09125 Cagliari
Cagliari, 28 settembre 2011
Prot.n. 422.2011-09-28.RAS
Egregi Onorevoli Consiglieri,
il cosiddetto Piano Casa, se costruito su un adeguato quadro normativo, orientato tra l’altro a sostenere un approccio all’efficienza energetica e sviluppo sostenibile delle strutture, può costituire un importante volano per lo sviluppo della nostra economia e delle imprese sarde stremate da questa crisi. Se correttamente strutturata, la proposta normativa potrebbe fare da catalizzatore per nuove opportunità di lavoro e per un costruire efficiente e sostenibile, incentivando da parte dei soggetti beneficiari la definizione delle basi per la progettazione architettonica e la costruzione sostenibili. In tal senso, appare francamente non condivisibile quanto previsto dall’attuale proposta di legge nel punto in cui (art.2 quinquies, Modifiche alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive) si stabilisce che: “Alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), il comma 4 bis dell'articolo 6, introdotto dalla legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è sostituito dal seguente: "4 bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all'area aperta, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine i predetti allestimenti devono: a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.".
A parte l’estraneità di questa proposta dalla ratio e dalle finalità generali del provvedimento normativo, entrando nel merito dell’articolo, questo nel non attribuire rilevanza a fini urbanistici agli “allestimenti mobili di pernottamento” nelle aziende ricettive all’area aperta, consente di fatto ai campeggi di non sottostare alle norme e alle limitazioni previste per le aziende ricettive ordinarie (alberghi, etc…) e pertanto apre alla possibilità che vengano compiuti abusi da tali strutture in aree sottoposte a vincoli o limitazioni, creando peraltro una discriminazione rispetto alle strutture ricettive che, invece, trovano precise limitazioni e sottostanno a specifici vincoli autorizzativi. Chiediamo pertanto che l’articolo su indicato venga cassato dalla proposta di legge in quanto estraneo nella sostanza ed improprio nel merito.
Nel ringraziarVi anticipatamente per l’attenzione che vorrete riservare a questa nostra richiesta, gradite distinti saluti. (Massimo Putzu) |
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