Statuto

Statuto

NUOVO STATUTO CONFINDUSTRIA SARDEGNA
APPROVATO DALLA GIUNTA DI CONFINDUSTRIA SARDEGNA
MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE 2017

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita, con sede in Cagliari, la Rappresentanza regionale di Confindustria della Sardegna, denominata Confindustria Sardegna.
Confindustria Sardegna è una componente del Sistema di rappresentanza dell’industria italiana, così come definita dall’art.5 dello Statuto di Confindustria che ne disciplina i diritti e gli obblighi che da tale Sistema organizzativo ne derivano. Adotta l’emblema confederale.
Confindustria Sardegna non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; può tuttavia promuovere e partecipare ad attività di natura imprenditoriale per una migliore realizzazione degli scopi associativi.
Essa è necessariamente costituita dalle Associazioni Territoriali della regione aderenti a Confindustria.

Articolo 2 - Scopi

A Confindustria Sardegna è conferita, in maniera esclusiva, la funzione di interlocuzione con le istituzioni regionali della Sardegna in conformità dell’art. 5 dello Statuto di Confindustria ferma restando per le Associazioni Territoriali la facoltà ammessa dall’art. 5, 4° comma del medesimo Statuto.
Essa costituisce altresì elemento e sede di raccordo e rappresentanza tra il Sistema confederale territoriale e quello settoriale, con l’obiettivo di garantire un presidio condiviso verso il Governo regionale.
A tal fine Confindustria Sardegna:

a)    rappresenta e tutela gli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni Territoriali e degli altri Soci di cui all’art. 3, in tutte le materie assegnate alle Istituzioni regionali della Sardegna dalle normative regionali, nazionali ed europee;
b)    favorisce lo sviluppo delle attività imprenditoriali sull’intero territorio regionale di propria competenza, anche ricercando forme di collaborazione con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche politiche e sociali al fine di perseguire più vaste finalità di progresso;
c)    esercita il coordinamento e promuove la condivisione di posizioni comuni tra le Associazioni Territoriali e gli altri Soci aggregati sulle tematiche che hanno nelle Autorità regionali della Sardegna l’interlocutore istituzionale di riferimento;
d)    tratta e interagisce con la Regione e gli Enti di rilievo regionale sui problemi attinenti allo sviluppo economico, occupazionale, sociale, scientifico, tecnologico e ambientale partecipando alle scelte della Regione aventi possibili effetti sull’economia;
e)    svolge in modo diretto e indiretto attività di studio e di ricerca, promuove dibattiti e convegni su temi economici e sociali e di interesse generale;
f)    provvede all’informazione e alla consulenza alle Associazioni Territoriali e agli altri Soci relativamente alle materie di competenza legislativa e amministrativa regionale;
g)    promuove nella società, e particolarmente presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili, cultura di impresa e di mercato nel contesto di una libera società di sviluppo, assicurando solida identità e senso di appartenenza al Sistema Associativo anche attraverso il miglior utilizzo dei mezzi di comunicazione;
h)    favorisce la collaborazione fra le Associazioni Territoriali e gli altri Soci per valorizzarne gli aspetti e le specificità di eccellenza e promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l’uso delle risorse e aumentare la coesione del Sistema;
i)    esprime la volontà e le posizioni condivise dell’imprenditoria regionale nella formazione delle politiche confederali;
j)    partecipa alla formazione e all’attività degli Organi confederali secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria;
k)    promuove le politiche comunitarie di interesse regionale e sub-regionale esercitando il compito di valorizzare e integrare le politiche di sviluppo e coesione definite dai programmi europei nazionali e regionali in coerenza con il Tit. V della Costituzione.

Confindustria Sardegna svolge altresì le ulteriori funzioni di rappresentanza e di servizio ad essa conferite dalle Associazioni Territoriali, istituendo e gestendo unitariamente attività e servizi di comune utilità al fine di realizzare sinergie ed integrazioni funzionali tra le stesse Associazioni.
Per il miglior raggiungimento delle proprie finalità Confindustria Sardegna può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.
Confindustria Sardegna persegue le proprie finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema Associativo, anche con riferimento agli assetti istituzionali definiti dalla Costituzione della Repubblica italiana con l’obiettivo, comunque, di evitare ogni sovrapposizione e duplicazione di competenze. Ispira la propria azione ai principi dell’apartiticità dell’autonomia, della libera iniziativa e della concorrenza nonché a quelli contenuti nel Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Articolo 3 – Soci

Sono Soci effettivi le Associazioni Territoriali della Sardegna aderenti a Confindustria.
I Soci effettivi sono titolari di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dall’appartenenza al Sistema, così come specificati al successivo art.4.
Sono Soci aggregati, sulla base degli accordi nazionali e regionali vigenti, le articolazioni regionali delle organizzazioni di categoria aderenti a Confindustria, tra i quali l’ANCE Sardegna.

Articolo 4 – Diritti e obblighi dei Soci

I Soci effettivi hanno diritto:
-    di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere da Confindustria Sardegna, ovvero ad essa ulteriormente conferite dalle Associazioni Territoriali;
-    all’elettorato attivo e passivo negli Organi di Confindustria Sardegna.
Tutti i Soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché il Codice Etico e la Carta dei valori associativi di Confindustria e le deliberazioni che, in base ad essi, saranno adottate dai competenti organi di Confindustria Sardegna e di astenersi da ogni azione o iniziativa in contrasto con essi.
I Soci effettivi sono tenuti a garantire risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie per la massima efficacia funzionale e prestazioni proprie di una sede organizzativa altamente qualificata.
Le Associazioni Territoriali sono tenute a trasmettere a Confindustria Sardegna una copia dello Statuto, l’elenco dei componenti gli organi sociali e, ogni anno, l’elenco delle imprese associate con relativo numero dei dipendenti secondo le risultanze del Registro confederale.
L'accesso alle cariche degli Organi di Confindustria Sardegna è riservato solo ai rappresentanti delle Associazioni Territoriali le cui imprese siano completamente inquadrate, secondo quanto previsto dallo Statuto confederale.
I Soci aggregati hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza o di servizio così come definiti negli specifici accordi nazionali e regionali.

Articolo 5 - Contributi

Le Associazioni Territoriali sono impegnate a corrispondere a Confindustria Sardegna un contributo annuo determinato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo. I criteri di ripartizione dei contributi ordinari sono definiti da apposita delibera del Consiglio di Presidenza.
A Confindustria Sardegna sono altresì dovuti eventuali contributi aggiuntivi o speciali, finalizzati a specifiche occorrenze, il cui ammontare e le relative modalità di ripartizione sono determinate dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 6 – Sanzioni

Ai Soci che non adempiono agli obblighi del presente Statuto, nonché a quelli derivanti dagli accordi o convenzioni di adesione a Confindustria Sardegna, il Consiglio di Presidenza,  previo  richiamo formale può applicare, in alternativa o anche congiuntamente, le seguenti sanzioni:
-    sospensione del diritto alla partecipazione agli organi di Confindustria Sardegna;
-    sospensione o decadenza dei propri rappresentanti che rivestono cariche in Confindustria Sardegna o che ricoprono incarichi di rappresentanza esterna;
-    sospensione del diritto alle prestazioni di Confindustria Sardegna.
Le sanzioni verranno applicate in relazione alla gravità dell’inadempienza e potranno avere carattere temporaneo.
Contro l’applicazione della sanzione è ammesso il ricorso ai Probiviri di Confindustria ai sensi dell’art. 15 comma 1 del presente statuto; il ricorso non ha effetto sospensivo.
Articolo 7 - Organi

Sono organi di Confindustria Sardegna:

-    il Consiglio di Presidenza
-    il Presidente
-    i Revisori contabili

Articolo 8 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è formato da:

-    il Presidente di Confindustria Sardegna
-    i Presidenti delle Associazioni Territoriali socie
-    il Presidente del Comitato regionale della Piccola Industria
-    il Presidente del Comitato regionale dei Giovani Imprenditori
-    il Presidente dell’Ance Sardegna
-    il Presidente di Confidi Sardegna

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Direttori delle Associazione Territoriali aderenti.

Articolo 9 – Riunioni

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di regola ogni 3 mesi e ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta uno o più componenti effettivi che rappresentino almeno il 20% dei voti spettanti al Consiglio e almeno due Associazioni di Territorio.
La convocazione deve avvenire con comunicazione certa (raccomandata, fax o posta elettronica) spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 giorni prima.
Tutte le riunioni sono presiedute dal Presidente, assistito dal Direttore Territoriale che ha l’incarico di Segretario Generale.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno. E’ ammessa la partecipazione alle riunioni tramite strumenti telematici. In tal caso è preclusa la partecipazione di voto a scrutinio segreto.
 Presidenti delle Associazioni Territoriali potranno, in caso di comprovata impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, farsi rappresentare da un Vicepresidente della propria Associazione. Non sono ammesse deleghe fra i Soci.
Le deliberazioni constano di un verbale redatto dal Segretario del Consiglio. Esso viene portato a conoscenza e all’approvazione da parte del Consiglio, entro o alla seduta successiva a quella cui si riferisce, anche per via telematica.
Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti almeno il 60% dei voti spettanti al Consiglio.

Articolo 10 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza:

a)    definisce le politiche e le direttive per l’azione di rappresentanza degli interessi delle imprese iscritte alle Associazioni socie;
b)    approva il programma di Confindustria Sardegna e le azioni prioritarie per il raggiungimento degli scopi e lo svolgimento delle funzioni previste all’art.2 del presente statuto;
c)    assume le posizioni ufficiali nei confronti e nei rapporti con le Istituzioni regionali e con il sistema confederale;
d)    elegge il Presidente;
e)    costituisce la Commissione di Designazione;
f)    elegge i Revisori Contabili;
g)    approva il bilancio consuntivo;
h)    approva il bilancio preventivo, determina l’entità ed i criteri di ripartizione dei contributi dovuti dai soci e gli eventuali contributi aggiuntivi e/o straordinari;
i)    delibera la delega di rappresentanza negli Organi di Confindustria e negli altri Enti esterni;
j)    approva i regolamenti del Comitato regionale Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori e ogni altro eventuale regolamento di attuazione del presente Statuto;
k)    delibera, su proposta del Presidente, l’istituzione di commissioni consultive o gruppi di lavoro a carattere tematico, formate da imprenditori associati e/o da esperti, ne designa i coordinatori e ne individua l’ambito di attività, la durata e il relativo funzionamento;
l)    nomina e revoca il Segretario Generale individuato tra i Direttori delle Associazioni Territoriali socie;
m)    delibera sulle sanzioni per inadempienza alle disposizioni del presente Statuto;
n)    delibera le modificazioni al presente Statuto e lo scioglimento di Confindustria Sardegna.

Articolo 11 – Attribuzione dei voti e deliberazioni

I voti spettanti a ciascuna Associazione Territoriale sono determinati dal rapporto tra la base imponibile utilizzata per il calcolo del ruolo confindustriale dell’anno precedente e la somma delle analoghe basi imponibili di tutte le Associazioni Territoriali della Sardegna. I voti sono assegnati su base percentuale, con arrotondamento aritmetico delle unità percentuali per difetto da 1 a 5 e per eccesso da 6 a 9, nella misura di due voti ogni dieci punti percentuali.
Il Presidente, il Presidente della Piccola Industria, del Gruppo Giovani Imprenditori, dell’Ance Sardegna e di Confidi Sardegna, esprimono 1 voto ciascuno.
Nel voto segreto, i voti sono frazionati in modo da garantire la loro segretezza.
Per le deliberazioni riguardanti le materie di cui ai punti a) b) c) i) k) le deliberazioni sono valide quando conseguono la maggioranza dei voti presenti nel Consiglio. Qualora sia richiesto da membri del Consiglio di Presidenza, rappresentanti almeno il 10% dei voti spettanti al Consiglio stesso, la deliberazione sarà valida solo ottenendo 2/3 dei voti presenti al Consiglio.
Per le deliberazioni riguardanti la lettera d), elezione del Presidente, è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti spettanti al Consiglio. Qualora sia richiesto da membri del Consiglio di Presidenza, rappresentanti almeno il 10% dei voti spettanti al Consiglio stesso, la deliberazione sarà valida solo ottenendo i 2/3 dei voti spettanti e la maggioranza dei Soci effettivi.
Per le materie di cui alle lettere e) f) g) h) j) l) m) è richiesta la maggioranza dei voti spettanti al Consiglio. Qualora sia richiesto da membri del Consiglio di Presidenza, rappresentanti almeno il 10% dei voti spettanti al Consiglio stesso, la deliberazione sarà valida solo ottenendo la maggioranza dei voti spettanti e la maggioranza dei Soci effettivi.
Per le modificazioni al presente Statuto e scioglimento di Confindustria Sardegna di cui all’art.10 lettera n), il Consiglio di Presidenza delibera con la maggioranza dei ¾ dei voti spettanti e la maggioranza dei Soci effettivi.
Il Consiglio di Presidenza, inoltre, ratifica i provvedimenti presi in via d’urgenza dal Presidente, con deliberazione presa con le modalità previste nel presente articolo, a seconda della materia oggetto della ratifica.

Articolo 12 – Sistemi di votazione

Il Presidente stabilisce se la votazione debba avvenire a scrutino palese o segreto. Per le votazioni relative a persone si adotta obbligatoriamente lo scrutinio segreto.
In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.
In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione del voto per almeno altre 2 volte. La parità alla 4° votazione ha valore di rigetto.
Le schede bianche sono equiparate alle astensioni. Astenuti e schede bianche sono computate ai fini del calcolo del quorum necessario per le deliberazioni.


Articolo 13 - Commissione di Designazione

Almeno due mesi prima della scadenza del Presidente in carica è costituita una Commissione di Designazione composta di tre membri sorteggiati dal Consiglio di Presidenza all’interno di una rosa di almeno cinque nominativi, di particolare rappresentatività per storia imprenditoriale e/o associativa, predisposta in tempo utile da tutti i Past President di Confindustria Sardegna, purché ancora in possesso dei requisiti personali e aziendali per conservare tale titolo, insieme al Proboviro più anziano di età di ciascuna Associazione di territorio federata.
Alla Commissione di Designazione è affidato il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione tra i componenti del Consiglio di Presidenza e i membri dell’organo direttivo ristretto dei soci effettivi che ne facciano richiesta allo scopo di individuare il nominativo di uno o più candidati tra i Presidenti delle Associazioni Territoriali socie oppure tra figure esperte e che abbiano ricoperto cariche apicali di vertice associativo territoriale e che riscuotano un diffuso consenso, da sottoporre al voto del Consiglio di Presidenza.
La Commissione trasmette al Consiglio di Presidenza gli esiti del lavoro svolto, nonché le indicazioni politiche e operative per l’attività associativa emerse dalle consultazioni.
La Commissione di Designazione deve esaurire il suo mandato nei 30 giorni successivi al suo insediamento con ampia discrezionalità di procedura, con il supporto tecnico del Segretario Generale.

Articolo 14 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza su proposta della Commissione di Designazione tra i Presidenti delle Associazioni Territoriali socie oppure tra figure esperte e che abbiano ricoperto cariche apicali di vertice associativo territoriale e che siano rappresentanti di imprese aderenti alle Associazioni Territoriali della Sardegna, in possesso dei requisiti stabiliti da Confindustria per assumere incarichi di Presidente di Associazioni Territoriale.
Il Presidente è eletto con la maggioranza di cui all’art. 11 comma 5. Il Presidente dura in carica 4 anni senza possibilità di ulteriori elezioni.
In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito ad interim nelle sue funzioni dal presidente più anziano delle Associazioni territoriali. Qualora la sostituzione si protragga oltre i 6 mesi, il presidente ad interim convoca il Consiglio di Presidenza per  valutare l’opportunità di avviare la procedura per l’elezione di un nuovo Presidente.
Venendo a mancare in via definitiva per qualunque motivo il Presidente, il Presidente ad interim convoca entro e non oltre i due mesi successivi il Consiglio di Presidenza che si riunisce per avviare la procedura di nuova elezione.
Il Presidente così eletto dura in carica fino alla scadenza naturale del Presidente che ha sostituito e potrà essere candidato a nuova elezione qualora abbia ricoperto l’incarico per meno di 2 anni.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Confindustria Sardegna di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio.

 In particolare spetta al Presidente:
a)    convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza stabilendo l’ordine del giorno della riunione, nonché attuarne le deliberazioni;
b)    predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporre la misura del contributo a carico delle Associazioni Territoriali di cui all’art.5 da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
c)    proporre al Consiglio di Presidenza l’approvazione delle convenzioni e degli accordi di cui all’art. 3;
d)    proporre al Consiglio l’eventuale istituzione o soppressione di commissioni o gruppi di lavoro secondo quanto previsto all’art.10 lettera k);
e)    proporre la nomina e la revoca del Segretario Generale;
f)    decidere, sentito o consultato il Segretario Generale, riguardo gli indirizzi organizzativi di Confindustria Sardegna;
g)    esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di Presidenza. Le decisioni adottate devono essere sottoposte al Consiglio di Presidenza per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;

Il Presidente, al fine di garantire la massima efficacia del Programma e delle azioni di cui all’art. 10 lettere a) b) nonché il più ampio coinvolgimento dei Soci effettivi può, d’intesa con il Consiglio di Presidenza, delegare la gestione di specifiche funzioni o aree di attività riguardanti la loro attuazione. Il Presidente, al fine di garantire la più efficace attuazione degli indirizzi operativi formulati dal Consiglio di Presidenza, riunisce ogni volta che ne ravvisi l’opportunità e senza particolari formalità, gli eventuali delegati di cui al comma precedente e i coordinatori delle commissioni o gruppi di lavoro di cui all’art. 10 lettera k).
Il Presidente ha infine facoltà di invitare, di volta in volta, alle riunioni degli Organi statutari ospiti esterni a Confindustria Sardegna, in ragione dei contributi contenutistici che possono apportare ai temi all’ordine del giorno.

Articolo 15 – I Probiviri

Le funzioni arbitrali, interpretative, disciplinari di vigilanza generale sono esercitate dai Probiviri di Confindustria.
Le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti per accedere alle cariche sono svolte dai Probiviri dell’Associazione che esprime il candidato.

Articolo 16 – Revisori contabili

Il Consiglio di Presidenza elegge ogni 4 anni, in anno diverso da quello di elezione del Presidente, a scrutinio segreto, 3 revisori contabili. Assume la carica di Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
A tal fine, nel convocare il Consiglio chiamato all’elezione, il Presidente invita i componenti a indicare per iscritto le candidature in tempo utile affinché siano sottoposte alla votazione.
Ciascun votante può esprimere fino a un massimo di due preferenze nell’ambito di una lista di almeno 5 candidati.
I Revisori hanno il compito di sorvegliare e controllare la gestione economico/finanziaria di Confindustria Sardegna e di riferire al Consiglio di Presidenza mediante la relazione sul bilancio consuntivo.

Articolo 17 – Comitato regionale Piccola Industria

Nell’ambito della Confindustria Sardegna è costituito il Comitato regionale Piccola Industria con lo scopo di analizzare e portare all’attenzione del Consiglio di Presidenza specifici interessi della Piccola Industria.
Il Comitato regionale è formato dai Presidenti o Delegati della Piccola Industria delle Associazioni e Unioni federate. E’ presieduto da un Presidente eletto dai suoi componenti, che è di diritto anche componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Sardegna.
Il funzionamento del Comitato è disciplinato da uno specifico regolamento conforme alle norme generali confederali e approvato dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 18 – Comitato regionale Giovani Imprenditori dell’Industria

Nell’ambito della Confindustria Sardegna è costituito il Comitato regionale Giovani Imprenditori dell’Industria al fine di coordinare e gestire le attività e iniziative dei Gruppi Giovani Imprenditori costituiti nell’ambito delle Associazioni Territoriali.
Composizione e funzionamento del Comitato sono disciplinati da uno specifico regolamento, in conformità alle norme generali confederali, e approvato dal Consiglio di Presidenza.
E’ presieduto da un Presidente eletto dai suoi componenti che è di diritto anche componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Sardegna.

Articolo 19 – Segretario generale

Il Segretario Generale, scelto tra i Direttori della Associazioni Territoriali, è nominato o revocato dal Consiglio di Presidenza.
L’incarico di Segretario Generale è svolto senza remunerazione e senza alcun onere diretto o indiretto, rimborsi spese compresi, a carico di Confindustria Sardegna.
Assiste e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Presidenza nello svolgimento dell’attività istituzionale, nella predisposizione degli atti e documenti, nonché degli strumenti contabili, della Confindustria Sardegna e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza. Provvede alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici, coordinando l’attività ed i servizi di interesse comune delle Associazioni Territoriali socie. Per lo svolgimento dell’attività istituzionale Confindustria Sardegna si avvarrà, con l’accordo del Comitato di Coordinamento Tecnico dei Direttori di cui all’art. 20 della collaborazione gratuita e proporzionale delle strutture delle Associazioni federate. Il personale direttamente a carico e dipendente a tempo indeterminato di Confindustria Sardegna non può essere superiore ad una unità equivalente a tempo pieno.

Articolo 20 – Comitato di Coordinamento Tecnico dei Direttori

E’ costituito il Comitato di Coordinamento Tecnico dei Direttori delle Associazioni Territoriali, coordinato dal Segretario Generale di Confindustria Sardegna.
Esso si riunisce periodicamente e si consulta costantemente per esaminare congiuntamente tematiche e materie di loro competenza anche su richiesta del Presidente o del Consiglio di Presidenza, al fine di un migliore coordinamento, informazione ed elaborazione di proposte e progetti da sottoporre alle decisioni del Consiglio stesso.
Ricerca e sviluppa possibili sinergie e servizi condivisi, strategie comuni di comunicazione, di lobby in logica di ottimizzazione delle competenze e delle risorse.

Articolo 21 – Disposizioni generali sulle cariche

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e possono essere ricoperte soltanto da rappresentanti di imprese aderenti al sistema di rappresentanza regionale con responsabilità aziendale di grado rilevante e che realizzino il completo inquadramento.
Per le modalità elettive, la durata dei mandati e le cause di non rieleggibilità trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute nel presente Statuto con riferimento ai diversi organi di Confindustria Sardegna.
La carica di Revisore contabile può essere ricoperta anche da persone che non abbiano responsabilità d’impresa.
Coloro che sono chiamati a ricoprire qualunque carica devono uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Per l’incompatibilità fra cariche di Confindustria Sardegna ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche delibere del Consiglio di Presidenza o della Confindustria.

Articolo 22 – Fondo Comune

Il Fondo comune di Confindustria Sardegna è costituito:
a)    dai contributi di cui all'art. 5;
b)    dagli eventuali contributi derivanti da Fondi specifici istituzionali e/o da altri eventuali contributi conformi allo Statuto di Confindustria;
c)    dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
d)    dai proventi degli eventuali investimenti mobiliari e immobiliari;
e)    dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore di Confindustria Sardegna e dalle eventuali devoluzioni dei beni ad essa fatti a qualsiasi titolo.

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Sardegna ed a tutte le occorrenze delle attività confederali.
Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Confindustria Sardegna e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita di Confindustria Sardegna non possono essere destinati ai Soci neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 23 – Bilanci

L'esercizio finanziario di Confindustria Sardegna è annuale ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Esso comporta la compilazione del conto preventivo e del conto consuntivo, formati dalla situazione patrimoniale e dal conto economico.
I  bilanci  sono  redatti  secondo  l'impostazione  generale  di  cui  all'apposito  regolamento  di Confindustria.
I bilanci sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Presidenza, che delibera a norma dell’art. 11, insieme alla relazione dei Revisori contabili.

Articolo 24 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Presidenza con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti complessivamente e la maggioranza dei Soci effettivi.

Articolo 25 – Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento di Confindustria Sardegna da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita riunione del Consiglio di Presidenza per deliberare in proposito.
Tale Consiglio di Presidenza, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti al Consiglio e la maggioranza dei Soci effettivi.
Se viene deliberato lo scioglimento, deve essere richiesta la ratifica della decisione da parte di Confindustria.
Il Consiglio di Presidenza nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 26 – Norme di Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto, alle normative e alle deliberazioni di Confindustria, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 27 – Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.

NORME TRANSITORIE

I.    Il Presidente in carica all’entrata in vigore del presente Statuto, per consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni, termina il proprio mandato nel 2018.
II.    Le disposizioni di cui all’art. 13 comma 1 si applicano a partire dal rinnovo del Presidente in carica alla data di approvazione del presente Statuto.
III.    I Probiviri in carica all’entrata in vigore del presente statuto decadono.
IV.    I Revisori Contabili in carica all’entrata in vigore del presente Statuto terminano il proprio mandato secondo la scadenza naturale prevista nel momento della loro elezione.
V.    La Piccola Industria e i Giovani Imprenditori definiscono i rispettivi regolamenti coerenti con la normativa di Confindustria entro dicembre 2017.

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